Art. 486
Forma delle domande e delle istanze
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso [Codice di procedura civile 125] da depositarsi in cancelleria negli altri casi [Codice di procedura civile 496, 513].
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