Art. 494
Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore [Codice di procedura civile 495].
All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.
Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di danaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi [Codice di procedura civile 687].
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