Art. 496

Riduzione del pignoramento

Su istanza del debitore [Codice di procedura civile 486] o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

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