Art. 505

Assegnazione

Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti [Codice civile 2925; Codice di procedura civile 529, 530, 539, 552, 556, 589].

Se sono intervenuti altri creditori [Codice di procedura civile 498], l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d’accordo fra tutti.

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