Art. 507
Forma dell’assegnazione
L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484] contenente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [Codice di procedura civile 487; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 162].
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