Art. 60
Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario
Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [Costituzione 28]:
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
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