Art. 765
Ufficiale procedente
La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.
Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale [Codice di procedura civile 58]. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
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