Art. 620
Opposizione tardiva
Se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili [Codice di procedura civile 624] o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata [Codice civile 2920; Codice di procedura civile 509, 542, 596].
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