Art. 220
Pronuncia del collegio.
Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.
Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata [Codice civile 2657], può condannare quest’ultima a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20 [Codice di procedura civile 96, 179].
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