Art. 392
Riassunzione della causa
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio [Codice di procedura civile 50, 383, 389] può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125, 125-bis, 126].
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