Art. 95
Spese del processo di esecuzione
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione [Codice di procedura civile 510, 611, 614] sono a carico di chi ha subìto l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile [Codice civile 2755, 2770, 2777].
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