Art. 284

Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali

[Se l’esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l’istanza di concessione o di revoca di cui all’articolo precedente può essere proposta con ricorso contenente, quando è chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all’articolo 340, se non è stata già fatta.

Il ricorso deve essere presentato, a norma dell’articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.]

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