Art. 284
Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali
[Se l’esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l’istanza di concessione o di revoca di cui all’articolo precedente può essere proposta con ricorso contenente, quando è chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all’articolo 340, se non è stata già fatta.
Il ricorso deve essere presentato, a norma dell’articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.]
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