Art. 555
Forma del pignoramento
Il pignoramento immobiliare [Codice civile 2912; Codice di procedura civile 491, 492] si esegue mediante notificazione al debitore [Codice di procedura civile 559] e successiva trascrizione [Codice civile 2643, 2693; Codice di procedura civile 586] di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal Codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato [Codice civile 2826, 2841], i beni e i diritti immobiliari [Codice civile 812, 813] che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione [Codice civile 2658, 2659, 2671, 2672] al competente conservatore dei registri immobiliari [Codice civile 2663], che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note [Codice civile 2664].
Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra [Codice di procedura civile 492, 518, 543, 561].