Art. 557
Deposito dell’atto di pignoramento
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli [Codice di procedura civile 555] dal conservatore dei registri immobiliari [Codice civile 2664].
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione [Codice di procedura civile 26] la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione [Codice di procedura civile 488]. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] e del precetto [Codice di procedura civile 480] sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.