Art. 562
Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [Codice civile 2668].
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.
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