Art. 590
Provvedimento di assegnazione
Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586 [Codice civile 2643, n. 6, 2925; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 164].
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