Art. 593
Rendiconto
L’amministratore, nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili [Codice di procedura civile 594] nei modi stabiliti dal giudice.
Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177, n. 2, 487], risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
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