Art. 595

Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti [Codice di procedura civile 485], proceda a nuovo incanto o all’assegnazione [Codice di procedura civile 586, 589, 590, 591] dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d’acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.

L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.

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