Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare [Codice civile 167] può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del Codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero [Codice di procedura civile 69], e, nel caso previsto nell’articolo 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati [Codice civile 390], da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
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Procedimento
La domanda per i provvedimenti previsti nell’articolo precedente si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125].
Il presidente del tribunale fissa con decreto [Codice di procedura civile 135] un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737] con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177].
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