Art. 404
Casi di opposizione di terzo
Un terzo può fare opposizione [Codice di procedura civile 337, 405] contro la sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] o comunque esecutiva [Codice di procedura civile 282] pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti [Codice di procedura civile 425].
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno [Codice di procedura civile 88].
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