Capo VI – Dell’espropriazione contro il terzo proprietario
Modo dell’espropriazione
Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno [Codice civile 2784] o da ipoteca [Codice civile 2808] per un debito altrui [Codice civile 2858, 2868, 2910; Codice di procedura civile 508], oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode [Codice civile 2901], si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
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Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo [Codice di procedura civile 479].
Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
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Disposizioni particolari
Il pignoramento [Codice civile 2865; Codice di procedura civile 491] e in genere gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo [Codice civile 2861], al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma.
Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo [Codice di procedura civile 485; Codice della navigazione 670].
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