Art. 744
Copie o estratti da pubblici registri
I cancellieri [Codice di procedura civile 57] e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti [Codice civile 2714], sotto pena dei danni e delle spese.
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