Art. 797
Condizioni per la dichiarazione di efficacia
[La corte d’appello dichiara con sentenza [Codice di procedura civile 279] l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:
1. che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano;
2. che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire [preleggi 27];
3. che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge [Codice di procedura civile 798];
4. che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
5. che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6. che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
7. che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.
Ai fini dell’attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d’appello che ne dichiara l’efficacia [Codice civile 2820; Codice di procedura civile 47, n. 1].]