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Art. 1 - Giurisdizione penale

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

Rassegna giurisprudenziale

Giurisdizione penale (art. 1)

A mente dell’art. 6 Cod. pen., che è diretto ad affermare il principio di territorialità del diritto penale e a privilegiare la giurisdizione italiana, è sufficiente, perché il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato, che quivi si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell’iter criminis (Sez. 5, 34483/2018).

 

Reato di traffico di migranti compiuto in spazi marittimi

La giurisdizione italiana è indiscutibile quando anche solo una parte della condotta criminosa è compiuta nelle acque interne o nel mare territoriale costiero, ai sensi degli artt. 2 Convenzione di Montego Bay e 6 Cod. pen. (Sez. 4, 14709/2018).

Per le condotte tenute per i reati commessi nella zona contigua[1], sono possibili due soluzioni interpretative opposte: la prima esclude la giurisdizione italiana sulla base dell’art. 33 della citata Convenzione; la seconda la ritiene invece possibile sulla base dell’art. 9-bis del D. Lgs. 286/1998 secondo il quale “La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato” (Sez. 4, 14709/2018).

Se il reato è compiuto in alto mare, la giurisdizione, in base alle regole del diritto internazionale consuetudinario, appartiene alla Stato di bandiera della nave utilizzata da chi compie il reato.

Tuttavia, nel caso frequente in cui i migranti ospitati a bordo di una nave che si trovi in alto mare siano fatti trasbordare su natanti più piccoli, è opportuno che operi la giurisdizione italiana, anche nel caso in cui la manovra sia seguita da una richiesta di soccorso la quale comporti che l’ingresso nelle acque italiane siano di fatto curato dalla guardia costiera e non dai mezzi riconducibili ai trafficanti.

Si veda, in tal senso, Sez. 1, 14510/2014 secondo la quale «la giurisdizione dello stato italiano va riconosciuta, laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane alla Sicilia, questi siano abbandonati in mare in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, onde provocare l’intervento del soccorso in mare e far sì che i trasportati siano accompagnati nel tratto di acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scriminate dello stato di necessità, poiché l’azione di messa in grave pericolo per le persone, integrante lo stato di necessità, è direttamente riconducibile ai trafficanti per averlo provocato e si lega, senza soluzione di continuità, al primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venendo così a ricadere nella previsione dell’art. 6 Cod. pen.

L’azione dei soccorritori (che di fatto consente ai migranti di giungere nel nostro territorio) è da ritenere ai sensi dell’art. 54 Cod. pen., comma 3, in termini di azione dell’autore mediato, operante in ossequio alle leggi del mare, in uno stato di necessità provocato e strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto riconducibile e quindi sanzionabile nel nostro Stato, ancorché materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale».

 

Associazione a delinquere finalizzata all’ingresso illegale di cittadini extracomunitari in Italia

Sussiste la giurisdizione italiana in ordine al reato di cui all’art. 416 Cod. pen. nella ipotesi di associazione per delinquere organizzata all’estero e finalizzata all’ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra comunitari, trattandosi di reato transnazionale commesso da gruppo criminale organizzato che dispiega i suoi effetti in Italia. La convenzione ONU sul crimine organizzato, ratificata in Italia con la L. 146/2006 riconosce infatti la giurisdizione dello Stato Parte per uno dei reati stabiliti ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, della Convenzione, ovverosia la partecipazione a un gruppo criminale organizzato quando è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un grave reato sul territorio; i reati oggetto del presente processo rientrano tra quelli previsti dalla Convenzione ONU sul crimine transnazionale (artt. 2, 3 e 5) per cui la nave priva di bandiera non gode delle garanzie dell’extraterritorialità, sicché la giurisdizione del giudice italiano va affermata in riferimento sia all’art. 6, sia all’art. 7 n. 5 Cod. (Sez. 1, 7783/2018).

 

Sanzioni amministrative accessorie dopo l’estinzione del reato (assenza di giurisdizione del giudice ordinario)

Il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter Cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma 3, CDS

Difatti, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis CDS, non può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina ivi prevista che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria

Tale principio deve ritenersi valevole per tutte le sanzioni amministrative.

 

Rapporti tra Italia e Stato Città del Vaticano

L’art. 11 del Trattato Lateranense esenta gli enti centrali della Chiesa “da ogni ingerenza da parte dello Stato”.

Rientrano nella nozione di enti centrali solo gli organismi che, oltre a disporre di personalità giuridica, fanno parte della Curia romana, provvedono al governo supremo e universale della Chiesa Cattolica nello svolgimento della sua funzione spirituale, siano costituzionalmente rilevanti nell’ordinamento della Santa Sede, abbiano autonomia patrimoniale e competenza funzionale universale (Sez. 1, 22516/2003).

Non può essere quindi considerata come ente centrale la Radio Vaticana poiché non incardinata nella Curia romana (Sez. 2, 41786/2015).

 

Giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare

L’attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni (Sez. 1, 5680/2015).

L’amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l’organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari, mentre non possono essere compresi tra quelli appartenenti all’Amministrazione militare i beni assegnati ad altri Ministeri, per l’uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico. Ne consegue che, poiché il corpo della Guardia di Finanza fa parte integrante delle Forze Armate dello stato, è configurabile la giurisdizione dell’AG militare, e non di quella ordinaria, in tema di truffa consumata da sottufficiale di detto corpo in danno dell’Amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento dell’indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato (Sez. 1, 1410/2000).

La sopravvenuta perdita, da parte del condannato, della qualità di militare comporta l’esclusione della giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza nella fase di esecuzione della pena, giacché, in tempo di pace, la giurisdizione «normale» è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata al duplice limite della natura militare dei reati presi in esame e dell’appartenenza alle Forze Armate degli autori di quei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi (Sez. 1, 6308/1996).

[1] Fascia marina che inizia in corrispondenza del limite esterno del mare territoriale e si estende fino a un massimo di 24 miglia.