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Art. 249 - Perquisizioni personali

1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all’interessato, con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.

2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

Rassegna giurisprudenziale

Perquisizioni personali (art. 249)

Si rinvia alla giurisprudenza riportata sub art. 352.