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Art. 611 - Procedimento in camera di consiglio

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell’articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.

Rassegna giurisprudenziale

Procedimento in camera di consiglio (art. 611)

Dopo la riforma apportata dalla L. 103/2017, contro le sentenze di applicazione concordata della pena sono ammesse impugnazioni fondate su motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dell’art. 448, comma 2- bis e dell’art. 610, comma 5-bis seconda parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell’art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 7, 45887/2018).

La richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato, di cui all’art. 625-ter, che per la sua natura di mezzo di impugnazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione con allegazione dei documenti a sostegno, e che è esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura camerale di cui all’art. 611, si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis, come modificato dalla L. 67/2014.

Ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della predetta legge, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma 2, nel testo previgente (SU, 36848/2014).

Quanto al termine di quindici giorni antecedenti l’udienza, stabilito dall’art. 611, le sue unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere, a norma dell’art. 172, comma 5 (Sez. 1, 13597/2017).

Sono irricevibili le note difensive inviate via pec in vista dell’udienza camerale ex art. 611 (Sez. 6, 55444/2017).

In tema di giudizio per cassazione, la disposizione contenuta nell’ art. 611, comma 1 non abilita l’ufficio del PG presso la Corte di legittimità a far valere vizi non dedotti dal ricorrente o concernenti punti del provvedimento diversi da quelli impugnati, dovendo tale norma essere coordinata con quella dell’art. 609, comma 1, attuativa del generale principio devolutivo (Sez. 1, 52579/2014).

L’art. 610, nella parte in cui prevede che l’avviso dell’udienza della Corte di cassazione sia notificato ai difensori con un anticipo di almeno trenta giorni, non si pone in alcun modo in contrasto – nei  casi in cui sia prescritta anche in sede di cassazione l’osservanza delle forme del procedimento camerale di cui all’art. 127 – con il successivo art. 611, dalla cui formulazione chiaramente si evince che, nei casi predetti, anche con riguardo ai termini dell’avviso deve trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 127, in base alla quale detti termini sono ridotti a dieci giorni; il che, del resto, trova giustificazione avuto riguardo alla maggiore garanzia di contraddittorio, assicurata dalla possibilità di intervento del difensore in udienza (Sez. 6, 16162/2014).

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide nel merito l’istanza di ricusazione deve essere trattato nelle forme dell’udienza camerale partecipata, ove sia stato erroneamente fissato il suo esame con queste modalità invece che con quelle del rito camerale non partecipato previsto dall’art. 611, se questa soluzione consente una più immediata decisione, in ragione del principio di economicità dei mezzi processuali e dell’assenza di ragioni di nullità di ordine generale o comunque deducibili dalle parti (Sez. 6. 47556/2013).

L’art. 611 che, per il giudizio di cassazione, prevede la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell’udienza per il procedimento in camera di consiglio, si applica anche per il procedimento in udienza pubblica, attesa la regola della pienezza e dell’effettività del contraddittorio cui si ispira il codice e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate.

La presentazione delle memorie, inoltre, come previsto dall’art. 585, comma 4, deve avvenire nel numero di copie necessarie per tutte le parti sì che le stesse siano in grado di ritirarle tempestivamente, senza che il rispetto del principio del contraddittorio richieda che venga data ad esse specifica comunicazione o notificazione (Sez. 6, 18453/2012).