DISPOSIZIONI GENERALI
Note introduttive
Gli artt. 326/329 danno il via alla seconda parte del codice che scandisce le fasi e i gradi del procedimento penale.
Contengono le disposizioni generali applicabili alle indagini preliminari e all’udienza preliminare.
La configurazione normativa è perentoria: la fase istruttoria è dominata dal PM e dalla PG cui il legislatore delega in via esclusiva lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate all’eventuale esercizio dell’azione penale.
La direzione delle indagini spetta al PM. A sua volta, la PG, pur posta esplicitamente a disposizione dell’accusatore pubblico e dunque in posizione di subordinazione gerarchica, in attuazione del precetto di cui all’art. 109 Cost., è affidataria di poteri suoi propri, sia prima che dopo la comunicazione della notizia di reato.
Anche la difesa (art. 327-bis) è abilitata a partecipare alle investigazioni preliminari, sia pure con prerogative e poteri (concretamente declinati negli artt. 391-bis e ss.) profondamente squilibrati per difetto rispetto a quelli riconosciuti agli organi pubblici.
Il GIP (art. 328) ha l’importante e delicato compito di interlocutore giurisdizionale esclusivo per le richieste che il PM e le parti private pongono durante le indagini preliminari. Gli è propria una imprescindibile funzione di garanzia, di vitale importanza se solo si considera che la fase istruttoria è quella in cui le libertà fondamentali degli individui sottoposti a un procedimento penale possono conoscere una prima e già significativa compressione (basti qui pensare alle intercettazioni e alle misure cautelari).
L’ultima delle disposizioni (art. 329) configura in termini di segretezza gli atti di indagine, le richieste del PM e le risposte del GIP.
La legge ha affidato al PM, nella sua qualità di responsabile della fase istruttoria, la facoltà di derogare in più direzioni alla disciplina ordinaria del segreto.
L’accusatore pubblico può dunque (art. 329 comma 2) consentire la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi se ne ravvisa la necessità per la prosecuzione delle indagini.
Ha inoltre, per lo stesso scopo (art. 329 comma 3), la facoltà di segretare singoli atti non più coperti dal segreto se l’imputato lo consente o se la conoscenza di quegli atti possa ostacolare indagini riguardanti altre persone, nonché di vietare la pubblicazione del contenuto di singoli atti o di notizie specifiche su determinate operazioni.
Sono ugualmente di interesse, in riferimento al segreto, i già esaminati 118 e 118-bis.
La prima disposizione consente al Ministro dell’interno di ottenere dall’AG competente, anche in deroga al divieto posto dall’art. 329, copie di atti di procedimenti penali, informazioni scritte sul loro contenuto e finanche l’accesso al registro delle notizie di reato (REGE), allorché ciò sia ritenuto indispensabile per la prevenzione di delitti per i quali sia obbligatorio l’arresto in flagranza.
L’AG può trasmettere le copie e le informazioni e consentire l’accesso al REGE anche di propria iniziativa così come può rigettare la richiesta con decreto motivato.
Le copie e le informazioni acquisite dal ministro dell’interno continuano ad essere coperte dal segreto d’ufficio.
L’art. 118-bis consente a sua volta uguale facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri allorché le copie e le informazioni richieste siano ritenute indispensabili per lo svolgimento di attività connesse alle esigenze del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Anche in questo caso l’AG competente può rigettare la richiesta con provvedimento motivato.
Deve essere ancora citato l’art. 116 il quale abilita chiunque vi abbia interesse a ottenere a proprie spese copie, estratti o certificati di singoli atti del procedimento, anche dopo la sua definizione.
È bene comunque ricordare che la facoltà ivi prevista non è soggetta ad autorizzazioni per le parti private e la parte offesa in virtù del disposto dell’art. 43 Att. mentre lo è per chiunque altro.