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Art. 110 - Sottoscrizione degli atti

1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa annotazione in fine dell’atto medesimo.

Rassegna giurisprudenziale

Sottoscrizione degli atti (art. 110)

È inammissibile il ricorso per cessazione in calce al quale risulti apposto un semplice segno di croce, anziché la sottoscrizione autografa dell’imputato, ai sensi dell’art. 110, in relazione all’art. 582 (Sez. 1, 27162/2013).

Per il caso di analfabeti o di persone che non sono comunque in grado di scrivere, l’ordinamento processuale prevede, in particolare, che l’atto da sottoscrivere sia presentato al pubblico ufficiale competente, il quale, accertata l’identità della persona, fa annotazione in fine all’atto scritto che il suo autore non lo firma perché non è in grado di scrivere (art. 110, comma 3).

Nella nozione di pubblico ufficiale, abilitato a tale attestazione, non è, tuttavia, compresa espressamente, né può farsi rientrare, in via di interpretazione analogica, rispetto a quanto previsto per l’autentica della sottoscrizione spedita attraverso il servizio postale (attribuita alla competenza del difensore, del notaio o di altra persona autorizzata, ex art. 583, comma 3), la figura del difensore, a nulla rilevando che a esso l’art. 39 Att. attribuisca il potere di autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali sia previsto il compimento di tale formalità, in quanto l’autenticazione è atto con cui il pubblico ufficiale si limita ad attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, mentre l’attestazione che un anonimo segno di croce proviene da una certa persona anziché da qualunque altra costituisce esercizio di una potestà certificativa esulante dal potere eccezionalmente riconosciuto al difensore solo in presenza di un atto regolarmente sottoscritto (Sez. 16644/2013).