GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Riferimenti alle norme di attuazione
Art. 138 Att: (formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo)
Note introduttive
Il Titolo III regolamenta il giudizio direttissimo.
L’istituto è inserito a buon diritto tra i procedimenti speciali poiché, pur non implicando alcun beneficio premiale per l’accusato, richiede come unico presupposto il suo arresto in flagranza, comporta una drastica riduzione delle indagini preliminari e fa a meno dell’udienza preliminare.
Una volta intervenuto l’arresto ed entro il termine di 48 ore da questo, il PM, ove ritenga che ve ne siano le condizioni, presenta direttamente l’imputato al competente giudice dibattimentale, ai fini della convalida della misura precautelare e del contestuale giudizio (art. 449).
La mancata convalida comporta la restituzione degli atti al PM, fatta eccezione per l’eventualità che sia l’imputato che il PM consentano ugualmente alla celebrazione del giudizio.
Alla convalida consegue invece ordinariamente l’instaurazione immediata del giudizio direttissimo. Il rito deve essere ugualmente instaurato, ma in questo caso entro 30 giorni dall’arresto, se la convalida sia già avvenuta autonomamente e senza la contestualità dell’avvio del direttissimo e fatta eccezione per il caso che il ricorso a questa tipologia di giudizio possa pregiudicare in modo grave le indagini.
Il legislatore ha poi previsto nel tempo ulteriori presupposti legittimanti che consentono il ricorso al direttissimo: la confessione dell’indagato nel corso dell’interrogatorio e l’allontanamento d’urgenza di una persona dalla casa familiare.
È naturalmente possibile che il reato per il quale è richiesto il direttissimo sia connesso ad altri che non consentono il procedimento speciale. È in tal caso ancora possibile il rito speciale ma solo per il primo reato e a condizione che la separazione non pregiudichi gravemente le indagini e la riunione non sia indispensabile, poiché in questi casi si procede secondo il rito ordinario.
Una volta instaurato il giudizio, secondo le prescrizioni dell’art. 450, il suo svolgimento segue le regole proprie del dibattimento, sia pure con alcune deroghe volte a preservare la fisiologica rapidità del rito (art. 451).
L’art. 452 regola infine le possibili trasformazioni del direttissimo, vale a dire il passaggio al rito abbreviato o il rientro nell’ordinaria sequenza procedimentale, con la restituzione degli atti al PM, ove ci constati l’assenza delle condizioni delle condizioni legittimanti richieste dall’art. 449.