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Art. 171- Nullità delle notificazioni

1. La notificazione è nulla:

a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se non è stato dato l’avvertimento nei casi previsti dall’art. 161 commi 1, 2, 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) se è stata omessa l’affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall’articolo 157 comma 8;

g) se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell’articolo 157 comma 3;

h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall’articolo 150 e l’atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

Rassegna giurisprudenziale

Nullità delle notificazioni (art. 171)

Deve essere rilevata la nullità assoluta ed insanabile della notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato avvenuta in udienza mediante lettura dell’atto al sostituto processuale del difensore, non potendo trovare applicazione il principio di equipollenza della lettura alle notificazioni previsto dall’art. 148, comma 5, che riguarda unicamente “i provvedimenti” e “gli avvisi dati dal giudice verbalmente” e non anche gli atti processuali che devono essere necessariamente consegnati al destinatario (Sez. 3, 18875/2018).

L’omessa notifica al difensore di fiducia del rinvio dell’udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma 4, non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (Sez. 6, 35981/2017).

Mentre l’art. 148 comma 3 dispone che gli atti siano notificati “per intero”, la sanzione di nullità è, poi, comminata dal successivo art. 171 lett. a) solo per il caso in cui l’atto sia notificato “in modo incompleto” (e fuori dei casi in cui è consentita la notifica per estratto). Ne consegue - stante la non piena corrispondenza delle due norme - che deve considerarsi atto completo e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non “intero”, contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, 27538/2017).

La nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184.

In tale prospettiva, la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di “omissione” della notificazione ex art. 179 ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma 1 , rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo (SU, 119/2004).

È nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis,  presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato oppure eletto domicilio per le notificazioni, con la specificazione che si tratta di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 (Sez. 1, 27778/2018).

Le notifiche degli atti processuali dirette ad un imputato dichiarato interdetto per infermità di mente devono essere eseguite anche presso il tutore, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

L’art. 166 prevede invero per la persona interdetta un particolare sistema di messa a conoscenza degli atti consistente in una duplice notifica da eseguirsi, secondo le regole generali, sia presso il tutore che direttamente nei confronti dell’incapace (non potendosi escludere a priori che lo stesso sia in grado di rendersi conto della natura e del contenuto di ciò che gli viene notificato).

Ne consegue che l’omissione anche di una sola delle due notifiche prescritte dalla legge dà luogo, a una nullità assoluta essendo la notifica non irregolare, ma equiparabile ad una notifica omessa (Sez. 2, 52277/2017).