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Art. 334-bis - Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva

1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all’articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

Rassegna giurisprudenziale

Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva (art. 334-bis)

È vero che il difensore non ha il dovere di cooperare alla ricerca della verità e che al professionista è riconosciuto il diritto di ricercare soltanto gli elementi utili alla tutela del proprio assistito, però sicuramente non gli è riconosciuto il diritto di manipolare le informazioni ricevute ovvero di selezionarle verbalizzando solo quelle favorevoli.

L’interesse dell’Avvocatura, del resto, non può che essere quello di rendere la prova dichiarativa assunta dal difensore affidabile al pari di quella raccolta dall’accusa, mentre la tutela difensiva resta assolutamente integra e non riceve compromissione alcuna attraverso il riconoscimento legislativo della possibilità di non fare seguire al colloquio preventivo la sua verbalizzazione, nonché di omettere di utilizzare processualmente il verbale di dichiarazioni che contenga elementi sfavorevoli (art. 391-octies). Il difensore, inoltre, altrettanto liberamente, può addivenire alla scelta di acquisire le informazioni mediante relazione scritta dallo stesso dichiarante (SU, 32009/2006).

È utile infine ricordare che il Consiglio dell’Unione delle camere penali italiane ha adottato il 14 luglio 2001 (e modificato il 19 gennaio 2007) un testo denominato “Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive”.

L’art. 1 comma 1 del testo dispone che “Nello svolgimento delle investigazioni difensive il difensore osserva le norme del codice deontologico forense”.

L’art. 14 di tale codice deontologico, intitolato “Dovere di verità” dispone a sua volta che L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false”.