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Art. 183 - Sanatorie generali delle nullità

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto;

b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato.

Rassegna giurisprudenziale

Sanatorie generali delle nullità (art. 183)

La richiesta di rito abbreviato produce un effetto sanante delle nullità non assolute, ai sensi dell’art. 183. Nè ciò comporta un vulnus ad alcun parametro costituzionale, essendo rimessa alla volontà dell’imputato l’opzione inerente all’adozione del rito abbreviato, costituendo la richiesta di accesso a tale rito una domanda di giudizio sul merito dell’imputazione e rappresentando perciò essa una accettazione degli effetti dell’atto di esercizio dell’azione penale.

Accedendo al rito speciale, infatti, la parte liberamente accetta di abdicare al potere di eccepire le nullità intermedie, chiedendo di essere giudicata attraverso un rito le cui regole e articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio, come si evince dall’art. 183 lett. a) che normativizza la sanatoria delle nullità mediante la rinuncia per facta concludentia, individuabile nell’ esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell’ordinario dibattimento. Ciò è stato affermato per quanto attiene sia agli atti di valenza sia agli atti di natura propulsiva (Sez. 6, 1335/2016).

L’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell’imputato della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 6, 35663/2017).

In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (SU, 58120/2017).

L’eccezione di nullità del giudizio di primo e secondo grado per nullità della notifica dei relativi decreti di citazione a giudizio deve essere respinta quando risulti provato che non è stato impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 2, 57147/2017).