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Art. 639 - Provvedimenti in accoglimento della richiesta

1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall’articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell’articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale.

 

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti in accoglimento della richiesta (art. 639)

La confisca per sua natura determina il definitivo trasferimento del bene nel patrimonio dello Stato, come tale non reversibile, se non nel caso di revisione (art. 639, comma 1, ultima parte) o di revocazione della confisca di prevenzione: ma anche in questo caso non sempre può risultare possibile, con conseguente restituzione per equivalente.

Occorre, cioè, distinguere i concetti di restituzione di beni sequestrati e di restituzione di beni confiscati, trattandosi di provvedimenti del tutto differenti, riguardando il primo la detenzione o il possesso della cosa e il secondo la proprietà di essa (art. 46 D. Lgs. 159/2011) (Sez. 1, 36754/2015).