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Art. 636 - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

1. Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103 (1).

2. Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206 (1).

3. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall’introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516 (1).

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (2).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Comma aggiunto dall’art. 96, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto di cui all’art. 636 può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto, essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (Sez. 2, 9302/2019).

L’art. 636 richiede, al fine della integrazione del reato, non solo l’individuazione delle concrete condotte poste in essere dal reo, ma anche la dimostrazione della presenza in capo a quest’ultimo del necessario elemento soggettivo che, secondo condivisa giurisprudenza, nel delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, è integrato dal dolo generico nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 636, e da quello specifico nell’ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma dello stesso articolo (Sez. 2, 48065/2018).