Art. 269 - Attività antinazionale del cittadino all’estero (1)
[1. Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato [c.p. 4, 242], diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 12, L. 85/2006.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.