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Art. 382 - Millantato credito del patrocinatore

1. Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto di millantato credito del patrocinatore è configurabile anche quando la dazione o promessa di compenso corrisponda a prestazioni professionali effettive pur se ingigantite per creare nel cliente la convinzione che il patrocinatore sia in grado di soddisfare le sue aspettative mediante illecite aderenze negli uffici giudiziari (Sez. 6, 9718/1989).

Il reato di millantato credito del patrocinatore, pur non potendo qualificarsi come meramente omissivo, può tuttavia manifestarsi come commissivo attraverso millanterie implicite, quali quelle del patrocinatore che, dopo aver manifestato al cliente l’esistenza di suoi rapporti con appartenenti all’ordine giudiziario, riceva o si faccia promettere dal cliente medesimo somme che ritenga di dover versare affinché possa comprare i favori del pubblico ufficiale (Sez. 6, 9178/1989).

In tema di millantato credito, l’ingresso presso il pubblico ufficiale, vantato dall’agente, può essere sussistente in realtà, anche se artatamente ingigantito fino a far credere all’interessato di poter influire sulle determinazioni del pubblico ufficiale (Sez. 9178/1988).

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 382 non occorre che si prospetti nell’immediatezza la situazione nel cui contesto il millantatore fa credere al cliente di dover agire per compiere il favore di uno dei soggetti indicati nella norma (Sez. 6, 5172/1988).