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Art. 425 - Circostanze aggravanti

1. Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso (1):

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, (1-bis) o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5) su boschi, selve e foreste (2).

(1) Alinea così modificato dall’art. 1, DL 220/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 275/2000. La medesima modifica è stata successivamente disposta dall’art. 11, L. 353/2000.

(1-bis) L'inciso "su aziende agricole" è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis, L. 155/2021.

(2) Numero abrogato dall’art. 1, DL 220/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 275/2000. Successivamente il presente numero è stato nuovamente abrogato dall’art. 11, L. 353/2000.

Rassegna di giurisprudenza

La circostanza aggravante prevista dall’art. 425 n. 1, relativa all’incendio commesso su edifici pubblici, sussiste anche nel caso in cui la condotta delittuosa abbia ad oggetto un casello ferroviario dismesso, poiché la predetta disposizione contempla due ipotesi alternative tra di loro, rappresentate rispettivamente dalla natura pubblica e dalla destinazione pubblica dell’edificio, e la natura demaniale del bene non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servizio pubblico (Sez. 1, 40175/2009).

La circostanza aggravante prevista dall’art. 425 n. 2, prima parte, relativa ad incendio cagionato su edifici abitati o destinati ad uso di abitazione, deve essere riferita agli edifici adibiti attualmente, legittimamente e liberamente ad uso domestico permanentemente ovvero provvisoriamente o precariamente e in tale concetto sono comprese tutte le parti che costituiscono tali edifici.

Pertanto, nel caso in cui una parte dell’edificio sia adibita ad uso diverso dalle esigenze della vita domestica  come quando alcuni locali siano destinati agli scopi di una associazione, di un partito politico o di altra natura  tale parziale destinazione non fa venir meno l’aggravante, la quale è relativa alla natura della casa oggetto dell’azione del colpevole (Sez. 1, 5 maggio 1987).

Per “fatto commesso su edifici pubblici”, ai sensi dell’art. 425 n. 1, deve intendersi non soltanto il danneggiamento con pericolo di incendio dell’intero edificio ma anche quello che riguarda una parte dello stesso (Sez. 1, 26 settembre 1979).

Ai fini dell’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 425 n. 2, il concetto di edificio e di altro luogo destinato ad abitazione comprende non soltanto gli ambienti in cui le persone svolgono la loro normale attività domestica, ma anche quei locali che, non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono strutturalmente parte integrante del luogo abitato o ne formano immediata appartenenza (Sez. 4, 5 luglio 1977).