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Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 (1).

2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 5, DL 350/2001, convertito con L. 409/2001. Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Comma aggiunto dall’art. 5, DL 350/2001, convertito con L. 409/2001.

Rassegna di giurisprudenza

Sussiste il concorso tra il reato di cui all’art. 453 e quello di cui all’art. 461 qualora vi sia una soluzione di continuità tra l’azione che perfeziona il reato meno grave e la condotta che integra quello più grave e non si esaurisca in quest’ultimo il complesso dell’attività esplicatasi fin dall’inizio, in quanto, in tal caso, il reato di cui all’art. 461 mantiene carattere autonomo (Sez. 5, 45327/2005).

Mentre la contraffazione o l’alterazione di biglietti di Stato aventi corso legale come moneta può eseguirsi con qualunque mezzo idoneo, anche se a ciò non specificamente destinato, l’art. 461 prende in considerazione la pericolosità intrinseca di strumenti aventi specifica ed esclusiva destinazione alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, non altrimenti utilizzabili, quindi, che per commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 453, 454, 459 e 460.

Deve trattarsi, cioè, di strumenti aventi caratteristiche tali che la loro funzione, cioè la loro destinazione oggettiva, non possa essere che la falsificazione di monete, di carta filigranata o di valori di bollo poiché il divieto di detenzione non concerne strumenti suscettivi di uso diverso o promiscuo, anche se, per destinazione soggettiva del detentore, preordinati alla falsificazione (Sez. 5, 1043/1969).