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Art. 98 - Minore degli anni diciotto

1. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

2. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale o dell’autorità maritale (1)(2).

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera d), DLGS 154/2013.

(2) L’istituto della potestà maritale, previsto dall’art. 144 CC, è stato soppresso a seguito della sua sostituzione disposta dall’art. 26 della L. 151/1975.

Rassegna di giurisprudenza

Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell’operare la diminuzione della pena ai sensi dell’art. 98, in quanto tale disposizione prevede l’obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta, al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall’art. 65 n. 3 per l’entità della riduzione (Sez. 3, 33004/2015).

La capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto non è presunta ma deve essere accertata in concreto; ai fini di siffatta indagine non è necessario l’esperimento di apposita perizia, in quanto l’accertamento delle predette capacità non è necessariamente vincolato a particolari accertamenti tecnico-specialistici, ma ben può essere affidato alla diretta valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto (Sez. 5, 4104/2011).

Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne, non è necessaria una specifica indagine peritale, ben potendo il giudice desumere la capacità del minore anche dalla diretta osservazione della sua personalità e del suo comportamento, purché la relativa decisione sia congruamente motivata (Sez. 5, 24004/2010).

L’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne, va espletato dal giudice direttamente e con ogni mezzo (Sez. 1, 23006/2009).

Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell’operare la diminuzione della pena ai sensi dell’art. 98, in quanto tale disposizione prevede l’obbligatorietà della riduzione della pena (Sez.3, 42105/2007).