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CAPO I - DELLA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA (1)

Art. 131-bis - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (1)

1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

2. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di  di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ipotesi di cui all’articolo 343. (2) 

3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, DLGS 28/2015. Con sentenza n. 156/2020, la Corte costituzionale lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

(2) L’ultimo periodo del comma 2 è stato aggiunto dall’art. 16, comma 1, lettera b), DL 53/2019 e poi modificato dall'art. 7 del DL 131/2020.

 

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Art. 132 - Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

1. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tal potere discrezionale.

2. Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

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Art. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

1. Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

2. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

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Art. 133-bis (1) - Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

1. Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

2. Il giudice può aumentare la multa o l’ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 100, L. 689/1981.

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Art. 133-ter - Pagamento rateale della multa o dell’ammenda (1)

1. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.

2. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 100, L. 689/1981.

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Art. 134 - Computo delle pene

1. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

2. Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira (1).

(1) Ora frazioni di euro.

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Art. 135 - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

1. Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva (1).

(1) Articolo prima sostituito dall’art. 6, DLGS LGT 5 ottobre 1945, n. 679, dall’art. 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall’art. 101, L. 689/1981, e dall’art. 1, L. 5 ottobre 1993, n. 402 e poi così modificato dal comma 62 dell’art. 3, L. 94/2009. La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 304, aveva dichiarato l’illegittimità del comma primo dell’art. 175 c.p., nella parte in cui prevedeva che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria potesse essere ordinata dal giudice quando non fosse superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell’art. 135 c.p.

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Art. 136 - Modalità di conversione di pene pecuniarie

1. Le pene della multa e dell’ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 101, L. 689/1981. La Corte costituzionale, con sentenza 149/1971 ha dichiarato fra l’altro, l’illegittimità dell’articolo 136, primo comma, c.p., nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della procedura fallimentare in riferimento all’art. 3 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 131/1979, ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 136.

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Art. 137 - Custodia cautelare (1)

1. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria.

2. La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

(1) L’espressione «custodia cautelare» sostituisce quella di «carcerazione preventiva» secondo quanto dispone l’art. 11, L. 28 luglio 1984, n. 398, relativa ai termini della carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

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Art. 138 - Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero (1)

1. Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all’estero è sempre computata tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

(1) L’espressione «custodia cautelare» sostituisce quella di «carcerazione preventiva» secondo quanto dispone l’art. 11, L. 28 luglio 1984, n. 398, relativa ai termini della carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

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Art. 139 - Computo delle pene accessorie

1. Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

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Art. 140 - Applicazione provvisoria di pene accessorie (1)

[1. Il giudice, durante l’istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l’applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

2. L’interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell’articolo 28.

3. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

4. La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.]

(1) Articolo già sostituito dall’art. 124, L. 689/1981 e poi abrogato dall’art. 217, DLGS 28 luglio 1989, n. 271.

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