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Art. 206 - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

1. Durante l’istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia (1).

2. Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

3. Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa (2)(3).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 324/1998, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario. L’art. 62, L. 354/1975, sull’ordinamento penitenziario indica gli ospedali psichiatrici giudiziari come istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza al posto dei manicomi giudiziari.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 96/1970, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all’art. 3 Cost.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 367/2004 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.

Rassegna di giurisprudenza

L’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza non è soggetta a termini di durata massima, ivi compresi quelli previsti per la custodia cautelare (Sez. 6, 28908/2009). Infatti, l’art. 206 disciplina specificamente ed esclusivamente l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, prevedendo al capoverso la revoca della misura nel solo caso in cui venga meno la pericolosità sociale (nell’accezione di cui all’art. 203). Tale norma sostanziale trova esatta e conforme corrispondenza (nonché bilanciamento) nel capoverso dell’art. 313 CPP che, al fine di assicurare una revoca tempestiva della misura per il caso che venga meno il suo presupposto peculiare, prevede l’applicazione dell’art. 72 CPP, ed in particolare nuovi accertamenti ogni sei mesi ovvero anche prima quando il giudice ne ravvisi l’esigenza (Sez. 5, 32429/2018).

In tema di misure di sicurezza, l’omesso interrogatorio, nel termine di cinque giorni decorrenti dall’applicazione provvisoria della misura, non ne determina la perdita di efficacia, qualora essa sia adottata in epoca successiva all’applicazione della misura della custodia cautelare, in quanto l’art. 313 CPP prevede che l’audizione specifica del prevenuto sia necessaria solo nel caso in cui non vi sia stato un precedente interrogatorio, nel corso del quale l’indagato abbia avuto modo di esporre le sue ragioni (Sez. 5, 555/2017).

L’art. 206 disciplina l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nel corso dell’istruzione o del giudizio, prevedendo esplicitamente che il giudice revochi il relativo ordine quando ritenga che le persone ad esse sottoposte non siano più socialmente pericolose. Circa l’individuazione dell’AG specificamente competente, deve ritenersi, per ragioni sistematiche, in mancanza di previsione normativa espressa, che la competenza per le valutazioni in ordine all’applicazione, alla revoca e alle modifiche delle misure di sicurezza in via provvisoria, cioè nel corso del giudizio o comunque prima dell’irrevocabilità di una sentenza di condanna, spetti al giudice che procede, in linea con quanto stabilito dall’art. 279 CPP per le analoghe situazioni relative alle misure cautelari (Sez. 1, 22122/2016).

L’art. 205, comma 1 disciplina l’applicazione cosiddetta "ordinaria" della misura di sicurezza, che viene disposta dal giudice della cognizione in via definitiva, salva sempre la possibilità di revoca della stessa qualora venga meno la pericolosità sociale del destinatario, con provvedimento emesso in seguito alla fase dibattimentale, vale a dire nella sentenza di condanna o di proscioglimento, come recita il primo comma dell’art. 205.

L’art. 206, comma 1 disciplina, invece, l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, per consentire all’ordinamento una risposta tempestiva ed efficace di fronte alle esigenze di pronta neutralizzazione del soggetto considerato socialmente pericoloso, che, in presenza delle condizioni previste dall’ordinamento, sarà normalmente disposta con ordinanza, impugnabile, ai sensi dell’art. 313, comma 3, CPP, innanzi al tribunale del riesame, essendo l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza equiparata da tale disposizione normativa alla custodia cautelare, ai fini delle impugnazioni (Sez. 5, 7426/2014).

Giova puntualizzare, in proposito, la distribuzione della competenza in materia di misure di sicurezza. A norma dell’art. 312 CPP in relazione all’art. 279 CPP, in sede cautelare, l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nei confronti dell’infermo di mente e delle altre persone indicate nell’art. 206, che siano riconosciute socialmente pericolose ai sensi dell’art. 203, compete, su richiesta del PM, in qualunque stato e grado del procedimento di cognizione, al giudice che procede, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall’art. 273, comma 2, CPP.

A norma dell’art. 205, in sede di giudizio, le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento, ricorrendone le condizioni specificate nell’art. 202: commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato e attuale pericolosità sociale, intesa come probabilità di commissione di nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, da accertare, a norma dell’art. 203, secondo il canone dell’attualità, alla luce delle circostanze indicate nell’art. 133.

Una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento e negli altri casi stabiliti dalla legge (dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere ed estinzione della pena), la competenza a ordinare le misure di sicurezza è attribuita, in via esclusiva, al magistrato di sorveglianza, su richiesta del PM o di ufficio, a norma dell’art. 679 CPP, in relazione all’art. 205, comma 2. La competenza del magistrato di sorveglianza nei casi predetti e, segnatamente, dopo la definizione del processo di cognizione con sentenza irrevocabile, ha carattere funzionale e, come tale, in caso di violazione, è sempre rilevabile, anche di ufficio, a norma dell’art. 21, comma 1, CPP (Sez. 1, 3645/2018).