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Art. 233 - Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province

1. Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice.

2. Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

3. Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 233 disciplina la misura di sicurezza, non detentiva, del divieto di soggiorno (in uno o più comuni o in una o più province), che si può applicare soltanto a coloro che sono stati condannati "per delitto contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico o per delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo" (comma primo). Si tratta di uno strumento predisposto per tenere il "colpevole" di una determinata tipologia di reati lontano da luoghi che potrebbero stimolare la reiterazione degli stessi reati. Non va trascurato che il divieto di soggiorno è previsto anche come misura cautelare dall’art. 283 CPP, che tuttavia, diversamente dall’art. 233, non limita l’applicazione della misura solo agli imputati di alcune tipologie di reato.

Peraltro, in ragione della sua tipicità il divieto di soggiorno non può ritenersi contemplato tra quelle misure di sicurezza per le quali l’art. 206 consente l’applicazione provvisoria, che indubbiamente può essere disposta soltanto in relazione ai reati per i quali le stesse misure possano essere applicate in via definitiva. E in proposito si deve rammentare che, nel rispetto del principio di legalità di cui all’art. 25, comma terzo, Cost., è precluso al giudice applicare misure di sicurezza diverse da quelle previste dalla legge (Sez. 5, 51137/2015).