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Art. 643 - Circonvenzione di persone incapaci

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Quanto al delitto di circonvenzione di persone incapaci, va ribadito che, ai fini della sua concreta configurabilità sono necessarie le seguenti condizioni: a) l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest’ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l’assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l’induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l’abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l’agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

Quanto al primo dei sopra richiamati elementi, è pacifico che il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione. In merito alla condotta ed agli altri elementi sopra richiamati, l’induzione implica il compimento di attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell’atto dannoso, con la conseguenza che, ai fini dell’integrazione del reato, non è sufficiente che l’agente si limiti a trarre giovamento dalle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo e che deve sussistere correlazione tra l’azione subdola dell’agente e la ridotta capacità di autodeterminarsi della vittima a causa della mancata o diminuita capacità critica.

Altrettanto consolidata è la affermazione secondo cui la prova dell’induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo risultare anche in via indiretta, indiziaria e presuntiva, ovvero desunta sulla scorta di elementi gravi, precisi e concordanti, come anche sul piano logico, avuto riguardo, in particolare, alla natura degli atti compiuti, alla mancanza di ogni loro plausibile giustificazione ed all’incontestabile pregiudizio da essi derivato nel patrimonio della parte offesa (Sez. 2, 56622/2018).

Tra i delitti di cui all’artt. 643 e 629, pur potendo essere soggetto passivo di quest’ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall’agente che nella circonvenzione di incapace è costituito dall’opera di suggestione o di induzione e nell’estorsione, invece, dall’uso della violenza o minaccia; ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l’evento e uno degli indicati comportamenti dell’agente determina la configurabilità dell’uno o dell’altro titolo di reato (Sez. 2, 21977/2017).

In tema di circonvenzione di persone incapaci, l’attività di induzione può essere desunta in via presuntiva quando la persona offesa sia affetta da una malattia che la privi gravemente della capacità di discernimento, di volizione e di autodeterminazione, ed il soggetto attivo non abbia nei suoi confronti alcuna particolare ragione di credito, potendo l’induzione consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività  come una semplice richiesta  cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi, e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che essa in condizioni normali non avrebbe compiuto, e che siano a lei pregiudizievoli e favorevoli all’agente (nel caso di specie, la vittima, affetta da demenza senile, aveva firmato e consegnato all’imputata, addetta alla sua pulizia personale ogni quindici giorni, una serie di assegni, e l’aveva nominata beneficiaria di una polizza vita, senza alcuna causale) (Sez. 7, 31107/2018).

Il delitto di circonvenzione di persone incapaci può essere commesso in danno di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell’infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione (Sez. 2, 36424/2015).

Per l’integrazione del reato non è affatto necessario l’accertamento di una totale incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione (Sez. 2, 3209/2014).

Il delitto di circonvenzione di incapace è configurabile qualora la persona offesa sia da anni affetta da morbo di Alzheimer, trattandosi di una patologia ingravescente che determina la sussistenza di uno stato di infermità e deficienza psichica tale da rendere non indispensabile verificare la condizione della vittima al momento dell’atto dispositivo (Sez. 2, 9734/2017).

Indurre vuoi dire convincere, influire sulla volontà altrui, essendo necessario, ai fini dell’integrazione del reato di circonvenzione di incapace, uno stimolo, posto in essere dall’agente nei confronti del soggetto passivo, che determini quest’ultimo al compimento dell’atto dannoso, non essendo sufficiente giovarsi semplicemente delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo (Sez. 7, 20059/2017).

Il reato di circonvenzione di persona incapace ben può essere configurabile anche se sono rispettate le forme previste dalla legge civile per l’atto di disposizione patrimoniale, così come non per il fatto che tali forme non siano state rispettate tale reato sarebbe comunque configurabile (Sez. 2, 6902/2017).

La condotta di induzione implica il compimento di attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell’atto dannoso, non essendo sufficiente che l’agente si limiti a trarre giovamento dalle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo (Sez. 2, 1419/2014).

In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell’elemento dell’induzione, la valutazione della condotta non deve essere limitata all’attività positiva posta in essere dall’imputato, ma deve essere rivolta anche alla valutazione dei risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti, che possono dimostrare indizi sul perpetramento di una induzione in termini di rafforzamento di una decisione in itinere (Sez. 1, 16575/2005).

In tema di circonvenzione di persone incapaci, l’attività di induzione può essere desunta in via presuntiva, quando la persona offesa sia affetta da una malattia che la privi gravemente della capacità di discernimento, di volizione e di autodeterminazione, ed il soggetto attivo non abbia nei suoi confronti alcuna particolare ragione di credito, potendo l’induzione consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività  come una semplice richiesta  cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi, e che la porti, quindi, a compiere atti privi di alcuna causale, che in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a lei pregiudizievoli e favorevoli all’agente (Sez. 2, 4444/2017).

Il reato di circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l’atto idoneo a procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri sì che ha effetti pregiudizievoli ed integra il delitto in questione l’apertura di un libretto cointestato ad autore e vittima, essendo sufficiente che l’atto sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l’ha posto in essere o per altri (Sez. 2, 8103/2016).

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza il ritenere la sussistenza del reato di truffa invece dell’ipotesi delittuosa, inizialmente contestata, di circonvenzione di persona incapace, non snaturando l’esclusione in sentenza dell’ulteriore addebito, contenuto nell’originaria accusa, di aver abusato dello stato di infermità psichica della persona offesa, il contenuto essenziale del fatto contestato né arrecando pregiudizio alla difesa dell’imputato (Sez. 3, 7705/2018).

In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall’incapace medesimo non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all’incapace circonvenuto e, pertanto, non ha diritto di avere avviso della proposizione della richiesta di archiviazione (Sez. 2, 20809/2016).