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Art. 388-bis - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo (1)

1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 88, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

L’oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è costituito dall’interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati (Sez. 6, 38128/2009).