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Art. 530 - Corruzione di minorenni (1)

[1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

3. La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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