x

x

Art. 533 - Costrizione alla prostituzione (1)

[1. Chiunque, per servire all’altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

2. La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 531].

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 L. 75/1958.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.