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Art. 603 - Plagio (1)

[1. Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.]

(1) La Corte costituzionale con sentenza 96/1981, ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo.

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