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Art. 617-bis - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (1)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 98/1974.

Rassegna di giurisprudenza

Integra il reato previsto dall’art. 617-bis l’installazione di una ricetrasmittente scanner atta a intercettare comunicazioni radio delle forze di polizia, anche se gli apparecchi installati, non abbiano funzionato o non siano stati attivati (Sez. 5, 37557/2015).

Il reato previsto dall’art. 617-bis anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, punendo l’installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni radio o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati (Sez. 5, 5299/2008).

Integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis e 623 bis), la condotta di colui che installi una telecamera – occultandola all’interno di una scatola di plastica, fissandola a un palo della luce e posizionandola ad alcuni metri dal suolo, con l’obiettivo rivolto all’ingresso di uno stabile, al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi.

Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l’effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato (Sez. 5, 3061/2011).

Integra gli estremi del reato previsto dall’art. 617-bis, e non quello di cui all’art. 18, comma quarto, RD 1067/1923, l’installazione di un apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia (Sez. 6, 13745/2008).

Non sussistono gli estremi del reato di cui all’art. 617-bis qualora all’interno dell’abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell’auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori (Sez. 5, 4264/2006).