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Art. 569 - Pena accessoria (1)

1. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della responsabilità genitoriale [o della tutela legale].

(1) Articolo così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera n), DLGS 154/2013.

Rassegna di giurisprudenza

La mancata indicazione di durata della sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale non ne comporta la nullità, data la sua predeterminazione legislativa in un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, senza possibilità alcuna di determinazione da parte del giudice (Sez. 1, 5432/1992).

La decadenza dalla potestà parentale pronunciata in sede penale come pena accessoria si estende a tutti i figli minori del condannato, e non rimane circoscritta al singolo minore rimasto vittima degli abusi paterni; è pertanto improponibile, perché superfluo, il ricorso proposto dalla madre e diretto ad ottenere la pronuncia di decadenza del marito dalla potestà sui figli minori diversi dalla figlia ai danni della quale il padre aveva consumato violenza carnale, atti di libidine ed altro ancora: la misura richiesta dalla madre è in vero già contenuta nella sentenza penale di condanna del genitore indegno (Tribunale per i minorenni di Roma, 20 luglio 1992).