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Art. 111 - Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

1. Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà (1).

2. Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2).

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 11, primo comma, DL 152/1991, convertito, con modificazioni in L. 203/1991.

(2) Comma aggiunto dall’art. 7, primo comma, DL 419/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/1992 e poi così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera e), DLGS 154/2013.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 111, nel prevedere il caso di chi determini a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile, non richiede nella persona determinata, mero strumento di esecuzione, partecipazione soggettiva né consapevolezza di commettere il reato, essendo sufficiente che vi sia l’istigazione a commettere il reato (Sez. 7, 12126/2018).

È punibile, ai sensi del comma primo dell’art. 111, chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall’art. 384, comma secondo (Sez. 6, 21913/2012).

La «determinazione» nel concorso di persone nel reato sussiste quando la condotta del «determinatore» abbia fatto insorgere nel «determinato» una intenzione criminosa prima inesistente, e va distinta dalla «istigazione», che provoca il mero rafforzamento di un proposito criminoso preesistente (Sez. 4, 30107/2010).